Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e ATP Finals di Torino. Varate misure a tutela della proprietà intellettuale “olimpica” e per arginare la “pubblicità parassitaria”

Il Consiglio dei Ministri il 13 febbraio scorso ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti perl’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP (Association of Tennis Professionals) Torino 2021-2025, nonché in materia di divietodi pubblicizzazione parassitaria.

Nel testo del provvedimentosi trovano alcune interessanti disposizioni che riguardano la titolarità e la tutela delle proprietà olimpiche e paraolimpiche. Si intendono per proprietà olimpiche (e paraolimpiche) – il cui uso è riservato esclusivamente al CIO, al CONI, al Comitato Organizzatore e ai soggetti espressamente autorizzati dalCIO – il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l’inno, le espressioni identificative dei giochi, le designazioni , le fiamme così come definiti dagli artt 8-14 della Carta Olimpica.In base all’art.9 del provvedimento, il simbolo olimpico non può essere oggetto di registrazione come marchio peralcuna classe di prodotti o servizi, esclusi i casi di espressa autorizzazione del CIO. Tale divieto si estende anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, “riferimenti diretti comunque a richiamare ilsimbolo olimpico, i Giochi Olimpici e i relativi eventi o che per le loro caratteristiche oggettive possano indicare un collegamento con l’organizzazione o con lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole “olimpico” e“olimpiade”, in qualsiasi desinenza o lingua, nonché a “Milano Cortina” anche nella forma estesa “Cortina D’Ampezzo”, in combinazione con l’anno 2026, ivi comprese le varianti “ventiventisei” e “duemilaventisei”.

Le registrazioni effettuate in violazione dellepredette disposizioni sono nulle. Lo schema di provvedimento, infine, prevede delle misure volte ad, evitare nei 90 giorni antecedenti e nei 90 successivi lo svolgimento della manifestazione Olimpica e delle ATPFinals di tennis, le pratiche di cosidetta “pubblicizzazione parassitaria”. Sono considerate attività di pubblicizzazione parassitaria e, in quanto tali, vietate:
– la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali;
– la dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento senza esserlo;
– la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall’organizzatore, che sia idonea ad attirare l’attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi, e a generare nel pubblico l’erronea impressione che l’autore dellacondotta sia sponsor dell’evento sportivo o fieristico medesimo;
– la vendita e pubblicizzazione di prodotti o diservizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al precedente comma 1 (Olimpiadi invernali di Milano/Cortina e ATP finals) ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l’erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l’evento e/o con il suo organizzatore.

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