Tutela giuridica del sapore di un alimento: è ammissibile?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è recentemente pronunciata sull’interpretazione della nozione di “opera”, ai sensi della direttiva 2001/29/CE e sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi in ambito comunitario.
La questione demandata alla Corte è se, ai sensi del diritto europeo, il sapore di un alimento (nella specie, un formaggio), come creazione intellettuale dell’autore, sia tutelabile dal diritto d’autore.
La questione è di grande interesse se solo si considera che in ordine alla (per certi versi, analoga) possibilità di riconoscere un diritto d’autore sull’odore di un profumo, vi è una forte divergenza nella giurisprudenza delle supreme corti degli stati europei.
Si sono poste, infatti, su posizioni antitetiche la Cour de Cassation (la Corte di cassazione francese) – che nella sentenza del 10 dicembre 2013 (FR:CCASS:2013:CO01205), ha categoricamente
negato la possibilità di una protezione di un odore a norma del diritto d’autore – e lo Hoge Raad der Nederlanden (la Corte suprema dei Paesi Bassi), che nella sentenza “Lancôme”
(NL:HR:2006:AU8940), ha invece ammesso, in linea di principio, la possibilità di riconoscere un diritto d’autore sull’odore di un profumo.
La Corte di Giustizia Eu, nella sentenza in commento, ha preliminarmente chiarito che affinché il sapore di un alimento possa essere qualificato come “opera” ai sensi della direttiva 2001/29 e quindi tutelato dal diritto d’autore, deve rispettare un duplice requisito:
1) L’oggetto di cui trattasi dev’essere originale, nel senso che deve costituire una creazione intellettuale propria del suo autore.
2) L’oggetto della tutela deve essere espresso in un modo che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività.
A parere della Corte, la mancanza di quest’ultimo requisito, non permette di tutelare attraverso la normativa del diritto d’autore il sapore di un formaggio.
Ed invero, non vi è possibilità di procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento, in quanto “il sapore di un alimento si basa essenzialmente su
sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, che dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze
alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato”.
Inoltre, non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di
distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo.
Si deve pertanto concludere, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, che il sapore di un alimento non può essere qualificato come “opera”, ai sensi della direttiva 2001/29.
In conclusione, nella sentenza in esame, la Corte di Giustizia UE, pur negando la riconducibilità del sapore di un alimento al concetto di opera ai sensi della disciplina comunitaria, pare, però, tener vivo “uno spiraglio” per la tutela autorale del sapore (e, per, analogia, di un odore) nella misura in cui lo sviluppo tecnologico permetterà di ancorare a dati obiettivi tali dati sensoriali.

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